Regolamento delle prove di lavoro

Regolamento Prove di lavoro per Cirneco dell’Etna

Art.1 Le prove si svolgono esclusivamente su selvaggina naturale (conigli) e solo così suddivise:
a) prove con l’abbattimento del selvatico; b) prove senza l’abbattimento del selvatico.

Art. 2 Sono ammessi alle Prove Cirnechi iscritti al LOI (ROI) o al LIR (RSR).

Art. 3. I soggetti che concorrono all’ottenimento della qualifica necessaria per l’iscrizione al Registro Supplementare Riconosciuti (RSR) saranno inseriti nelle batterie e sorteggiati unitamente ai cani partecipanti al concorso; non sarà mai assegnato il CAC. La qualifica per l’iscrizione in esposizione in classe lavoro dovrà essere ottenuta successivamente al rilascio del certificato di iscrizione.

Art. 4 In ogni Prova i concorrenti possono essere divisi in batterie, sempre che il numero dei cani effettivamente partecipanti impegni la Giuria per più di undici turni. Ciascuna batteria, comunque, non può comprendere meno di sei turni.

Art. 5 In ogni prova sarà assegnato un C.A.C. per ciascuna batteria

Art. 6 Per il conseguimento del Campionato Italiano di Lavoro, ogni soggetto deve essere in possesso di due C.A.C.; entrambi conseguiti in un solo tipo di Prove, oppure un C.A.C. in ciascun tipo di esse. I due C.A.C devono essere rilasciati da Giudici diversi. Ogni soggetto, inoltre, deve aver conseguito una qualifica di almeno M.B. in Esposizione Nazionale o in Raduno di Razza.

Art. 7 Le Prove possono essere giudicate da un Giudice unico per singola batteria o da una Giuria plurima (da preferirsi se il terreno è contrassegnato da anfratti o da ricchezza di cespugliato.)

Art. 8 Ogni turno avrà la durata massima di venti minuti.

Art. 9 Trascorsi cinque (5) minuti dall’inizio del turno, il soggetto che non manifesti impegno costante, che indugi su tracce varie, che dimostri distrazione o non affronti il terreno di caccia assegnatogli, verrà eliminato dalla Prova.

Art. 10 Accederà alla massima qualifica il cane che avrà evidenziato prestazioni perfettamente aderenti allo Standard di Lavoro, purché il succedersi di queste prestazioni avvenga nella maniera più fluida, spontanea e relativamente rapida.

Art. 11. Non accederanno alla massima qualifica, pur nella rispondenza del lavoro nelle varie fasi:

  1. il soggetto che non dà la voce al “forte”;
  2. il soggetto che, segnando emanazione calda, non dà la voce nelle immediate prossimità del “forte”;
    il soggetto che, pervenuto al cunicolo, non dimostri impeto ed accanimento; il soggetto che abbia segnato il “forte” dal quale, però, non sia stato possibile verificare l’uscita del coniglio mediante l’impiego del furetto;
  3. il soggetto che abbandona un’emanazione per seguirne un altra, anche se successivamente torna sulla prima e la conclude positivamente;
  4. il soggetto che non s’impegna a seguire in maniera fluida l’emanazione del coniglio che si è allontanato dal ricovero e del quale è stato possibile controllare a vista o intuire il percorso ed il rifugio;
  5. il soggetto che insisterà a cacciare a distanza eccessiva dal conduttore, o non esprimerà collegamento, o non manifesterà normale sensibilità al richiamo;
    il soggetto che darà la voce in maniera non conveniente durante la cerca o con una certa insistenza.

Art. 12 Il giudice valuterà in ogni caso l’entità della non completa rispondenza allo Standard di Lavoro ed assegnerà per gradi le qualifiche inferiori; altresì, tenendo in considerazione massima l’intelligenza, l’intensità dell’azione, il metodo di cerca, la resistenza alla fatica, il coraggio nell’affrontare ostacoli vari, l’autonomia nel collegamento, il senso del selvatico, l’andatura.

Art. 13 Difetti ed errori che comportano sempre l’eliminazione del cane

  1. mancanza di passione;
  2. trascuro di selvatico che spontaneamente si palesi al passaggio del Giudice, delconduttore, o per qualsiasi altro motivo, in campo utile;
  3. mancanza di capacità, in condizioni ottimali, a risalire l’emanazione certa delselvatico visto dal Giudice;
  4. far schizzare casualmente il selvatico senza averlo tempestivamente avvertito;
  5. dare la voce insistentemente durante tutte le fasi della cerca;
  6. indugiare, sin dall’inizio del turno, su emanazione per oltre cinque minuti, oritornare più volte sulla stessa, senza pervenire a qualcosa di concreto;
  7. paura del colpo di fucile, o paura del selvatico;

Art. 14 Facoltà degli organizzatori programmare Prove in cui i cani lavoreranno singolarmente (a solo), oppure in coppia; purché in quest’ultima circostanza la valutazione del Giudice e quindi la qualifica venga espressa individualmente per ciascun elemento della coppia. L’ordine di successione dei turni sarà determinato dal sorteggio;

Art. 15 Nelle prove di Lavoro con selvatico abbattuto è da pre vedere da parte del Comitato Organizzatore la presenza di uno Sparatore Ufficiale per ogni batteria;

Art. 16 Per tutto ciò che esuli dai criteri specifici della Prova per Cirnechi, e rientri nelle norme generali che disciplinano le Manifestazioni Canine, si la riferimento al Regolamento Generale delle Prove di Lavoro riconosciute dall’ENCI.