Lo Statuto

STATUTO ARMONIZZATO SOCIETÀ AMATORI CIRNECO DELL’ETNA
(Approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 5 Febbraio 2023 in attesa di ratifica ENCI)

                     COSTITUZIONE E SCOPI 

Art.1) É costituita, l’Associazione specializzata, non avente fini di lucro, denominata “Società Amatori del Cirneco dell’Etna” (S.A.C.E.) con sede in Modica Via Giardina n.9.

L’Associazione S.A.C.E. agisce senza fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza Cirneco dell’Etna, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal disciplinare del Libro Genealogico. 

A tal fine l’Associazione S.A.C.E. fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. 

Art.2) Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:
a) propaganda la divulgazione della razza Cirneco dell’Etna ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) L’Associazione S.A.C.E. è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI);
c) organizza manifestazioni, mostre speciali, raduni e verifiche zootecniche, direttamente o in collaborazione con l’ENCI, con le Associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Associazioni specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite, di assegnare premi e distinzioni ai migliori soggetti, di assistere tecnicamente i soci e favorire lo scambio dei riproduttori.
A tale fine l’Associazione ha lo scopo di riunire gli allevatori, possessori ed amatori in genere del cane di razza Cirneco dell’Etna, per promuovere tutte le iniziative utili al raggiungimento dello scopo di cui sopra. 

SOCI 

Art.3) – Possono essere soci della Associazione S.A.C.E. tutti i cittadini italiani o stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza Cirneco dell’Etna, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. 

Art.4) – I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. 

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. 

Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. 

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. 

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse. 

Art.5) – La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.

Su ciascun domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente della Associazione che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. 

Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto. 

Art.6) – L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai Soci.
La quota annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi. 

Art.7) – L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti, per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre. 

Art.8) – La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti all’art.7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. 

Chi, per qualsiasi causa, cessa la qualità di socio perde ogni diritti relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. 

Art.9) – L’esercizio dei diritti sociali spetta a tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. 

Art. 10) – Sono organi della Società:

  1. l’Assemblea Generale dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Probiviri
  5. il Collegio dei Sindaci. 

ORGANI SOCIALI 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI


Art. 11)
– L’Assemblea Generale dei soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. 

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. 

Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. 

Non è ammesso il voto per posta. 

Art. 12) – L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiedere.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti i tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. 

L’Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza. 

Art. 13) – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo, per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso 

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. 

La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio degli inviti a parteciparvi a mezzo di posta elettronica certificata della SACE a tutti i soci. Le convocazioni devono essere spedite almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione. 

Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 

I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere parola, senza però diritto di voto. 

Art. 14) – L’Assemblea ha il compito di deliberare:

a) sul programma generale dell’Associazione;
b) sull’elezione delle cariche sociali;
c) sul rendiconto economico-finanziario; 

d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell’art.4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Revisori effettivi e supplenti. 

Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione. 

Di ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede dell’Associazione e di cui ogni socio può prendere visione 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 15) – Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7) Consiglieri
Sei di essi sono eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci, dura in carica tre (3) anni solari e possono essere rieletti. Uno è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio direttivo, fino ad una successiva sostituzione da parte dell’ENCI. 

Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCl circa l’andamento dell’Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto sociale dell’ENCI. 

Qualora durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo uno o più consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. 

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. 

Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell’Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso. 

Art. 16) – Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. 

Art. 17) – Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente, di uno o due Vice Presidenti, di uno o due Segretari ed, eventualmente di un Cassiere-Tesoriere.
Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti tra i Consiglieri; il segretario ed il cassiere-tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché riceveranno una remunerazione per il loro lavoro. 

Art. 18) – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro (4) mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. 

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. 

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 

I componenti del consiglio direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. 

Questi ultimi verranno sostituiti con le modalità di cui sopra. 

IL PRESIDENTE 

Art. 19) – Il Presidente ha la rappresentanza legale della S.A.C.E. sia nei confronti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede, a quanto si addica, alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. 

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. 

L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere: 

  •  di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzati
    dall’ENCI; 
  • di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dell’ENCI.
    Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. 

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art.20) – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo 

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a)  dalle quote annuali versate dai soci;
b)  dagli eventuali contributi concessi da enti o privati;
c)  dalle attività di gestione;
d)  da qualsiasi altro provento pervenuto a titolo legittimo
Art.21) – L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei Soci, con l’approvazione del rendiconto non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei Soci va trasmesso in copia all’ENCI. 

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti, anche indirettamente, tra i soci, salvo per i casi previsti dalle disposizioni di legge. 

COLLEGIO SINDACALE 

Art.22) – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre (3) Sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre (3) anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente.
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati. 

NORME DISCIPLINARI 

Art.23) – Ogni socio, è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo regolamento di attuazione, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva, è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione S.A.C.E. nonché alle Commissioni di disciplina dell’ENCI. 

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Prima Istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste nel regolamento di attuazione dello statuto ENCI nonché dal Collegio dei Probiviri. 

Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione S.A.C.E. sono appellabili avanti alla Commissione di disciplina Seconda Istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell’ENCI. 

Il Collegio dei Probiviri della S.A.C.E. è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea generale, tra i soci che non ricoprono già la carica di Consigliere o di Sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente.
In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. 

Le denunce a carico di un socio, per iscritto e firmate, devono essere avanzate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici (15) giorni per produrre le proprie contro deduzioni, dopo di aver sentito il Presidente dell’Associazione. 

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. 

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. 

L’Associazione S.A.C.E. ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di disciplina di Prima e Seconda Istanza dell’ENCI. 

SCIOGLIMENTO 

Art.24) – La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli Organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore delle associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge. 

VARIE

Art.25) – Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite. 

Art.26) – Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. 

Qualsiasi modifica al presente Statuto non potrà essere proposta alla Assemblea Generale se non dal Consiglio Direttivo della Associazione, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. 

In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. 

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un’Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. 

Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso. 

Art.27) – L’Associazione S.A.C.E. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale dell’ENCI, nonché dal regolamento di attuazione del medesimo. 

SEZIONI E DELEGATI 

Art.28) – La S.A.C.E. può costituire proprie sezioni staccate e Delegati, affidando ad essi l’incarico di promuovere nella loro giurisdizione, che dovrà essere almeno pari all’estensione di una Provincia, quelle iniziative che fanno parte degli scopi sociali. 

Art.29) – Ogni Sezione sarà composta da almeno venticinque (25) soci e sarà retta da un comitato composto da tre (3) a cinque (5) membri eletti dai Soci della Sezione stessa e che nominerà nel proprio seno il Presidente ed il Segretario. 

Art.30) – Ogni Sezione o Delegato deve collaborare e seguire le direttive del Consiglio Amministrativo della S.A.C.E. altrimenti la stessa sezione sarà sciolta o sarà rimessa la delega su decisione inappellabile del consiglio della S A.C.E.. 

VARIE

Art.31) – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell’E.N.C.I. e, per quanto applicabili, alle norme in esso contenute, alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.